costituzione(promulgata il 17 giugno 2008)

Articolo 1
Il Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme è un Ordine Cavalleresco internazionale, non nazionale ed ecumenico, in continuità diretta dall’Ordine originale degli Ospitalieri di San Giovanni fondato in Terra Santa nel 1048.
Questo Ordine divenne ecumenico e aperto ad ogni disciplina di vita religiosa da quando Sua Altezza lo Zar Paolo I, Imperatore di tutte le Russie, fu eletto e accettò orgogliosamente di esserne il Gran Maestro nel 1798. L’Ordine si dedica a cause umanitarie, allo sviluppo di scuole e di servizi a favore delle persone bisognose, alla costituzione di centri medici e vuole ampliare i contatti fra i popoli di tutte le Confessioni Monoteistiche riconosciute nel mondo.
L’Ordine non interferisce in politica.

Articolo 2
L’Ordine è di collazione della Real Casa Paternò Castello, è ereditario e vive e potrà rimanere in vita, esclusivamente sotto la protezione di S.A.R. Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel che continuerà a portare avanti i principi di sovranità, extra-territorialità e fons honorum che sono state onorate e convalidate da numerosi Trattati, Atti, Bolle, Editti e Ukase (come i Trattati di Amiens del 1802) nel continuo l’esercizio dei suoi antichi diritti, privilegi e prerogative.

Articolo 3
L’Ordine è e sarà Protetto vita natural durante da S.A.R. Don Thorbjorn I e successivamente dai Suoi Eredi sia maschili che femminili, se per qualsiasi causa o ragione l’Ordine o chi per Esso dovesse allontanarsi dalla Protezione di S.A.R. Don Thorbjorn I Esso dovrà ritenersi sciolto o nullo.

Articolo 4
La Costituzione dell’Ordine potrà essere cambiata in qualsiasi momento solo ed esclusivamente da S.A.R. Don Thorbjorn I. Ogni carica dell’Ordine dovrà essere proclamata e/o confermata dal Principe Protettore e solo Egli potrà revocarla in qualsiasi momento.

Articolo 5
I principali obiettivi dell’Ordine sono la promozione della carità e la difesa dei Diritti Umani da tutti i dogmi contrari.

Articolo 6
L’Ordine è sotto la celeste protezione di San Giovanni, il cui genetliaco ricorre il ventiquattro (24) giugno ed è celebrato come il Giorno del Santo Patrono dell’Ordine.

Articolo 7
L’Ordine può scegliere di avere anche dei Protettori Religiosi.

Articolo 8
L’Ordine può riconoscere Diritti Ereditari dei membri e proteggere la proprietà privata nella forma di titoli nobiliari e di blasoni individuali.

Articolo 9
Il Motto dell’Ordine è “Pro Fide, pro utilitate Hominum”.

Articolo 10
L’organo esecutivo dell’Ordine per le attività diplomatiche e legislative è il Governo dell’Ordine, al quale sono conferite piene funzioni legislative riguardo all’amministrazione dell’Ordine e alle sue relazioni con gli organi governativi esterni.

Articolo 11
Il Governo è costituito dal Primo Ministro, eletto dal Principe Protettore, dal Gran Maestro o dal Governatore (quando eletto), e da un numero di Ministri a seconda della situazione specifica. Ogni Ministro proposto deve essere prima approvato dal Principe Protettore, dal Gran Maestro o dal Governatore se non nominato da uno di loro.
Il Primo Ministro e i Ministri stanno in carica fino a che non vengono revocati o non danno le dimissioni. La revoca deve essere votata dalla maggioranza del Governo, dal Gran Maestro o dal Governatore.

Articolo 12
Il Governo ha le funzioni legislative. Leggi, Codici e Decreti emanati dal Governo devono essere ratificati entro 30 giorni dal Principe Protettore; se non vengono ratificati, sono automaticamente nulli.
I contratti fra i membri, saranno conclusi secondo le Leggi e i Codici dell’Ordine, inclusi, ma non limitati a quelli che riguardano: associazioni, società, donazioni, successioni, matrimoni, divorzi e separazioni.
A questo riguardo, i membri possono sempre risolvere le proprie questioni di comune accordo per iscritto. In caso di un eventuale disaccordo fra le parti contraenti, e se non espressamente indicato il contrario, non possono adire la magistratura ordinaria dello stato sul cui territorio hanno avuto origine i contratti, risolvendo la controversia con un arbitrato vincolante.
L’arbitrato sarà condotto da un gruppo di tre arbitri, membri dell’Ordine, di cui due saranno nominati da ciascuna delle rispettive parti e il terzo arbitro (con funzioni di presidente) sarà nominato dal Principe, dal Gran Maestro, dal suo Luogotenente ad interim o dal Governatore.
La sentenza arbitrale obbligherà le parti contraenti.

Articolo 13
L’organo esecutivo dell’Ordine per le attività umanitarie è il Consiglio Supremo. Il Consiglio Supremo deve rispettare le Leggi e i Decreti emanati dal Governo dell’Ordine.

Articolo 14
Il Consiglio Supremo sarà costituito dal Principe Protettore, dal Gran Maestro, dal suo Luogotenente (se eletto), dal Governatore (se eletto), dal Gran Cancelliere e da un minimo di dieci (10) membri scelti. Tutti devono restare in carica solo fino all’età di settantacinque (75) anni; però, un Decreto speciale del Principe e Gran Maestro può prorogare le cariche a vita.
I Membri scelti devono essere Gran Croce o Cavalieri di Giustizia più anziani, e, se possibile, provenienti da diverse aree geografiche.
Tutti i membri del Consiglio Supremo, mentre sono in carica, manterranno il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni .

Articolo 15
Il Principe è di diritto Presidente del Consiglio Supremo. In sua assenza, presiederanno al Consiglio Supremo il Gran Maestro, il suo Luogotenente o il Governatore.

Articolo 16
Tutti i membri del Consiglio Supremo eserciteranno il proprio voto deliberativo, salvo il Principe Protettore ed il Gran Maestro che potranno esercitare due voti deliberativi quando è presente, o i due voti deliberativi saranno ancora esercitati per suo conto se tramite delega consegnata al presidente del Consiglio Supremo.

Articolo 17
Le assemblee del Consiglio Supremo devono essere convocate e tenute in conformità con gli Ordini Permanenti dei Consigli Supremi. Il quorum sarà del cinquanta per cento (50%) più uno.

Articolo 18
Il Consiglio Supremo, fra le sue assemblee, delegherà parte dei suoi poteri e funzioni esecutivi al Gran Cancelliere, in consultazione con il Principe Protettore, il Gran Maestro e il Governatore.

Articolo 19
Le deliberazioni del Consiglio Supremo sono consultive e la decisione finale spetta al Principe Protettore in consultazione con il Gran Maestro, il suo Luogotenente, il Governatore e il Gran Cancelliere.

Articolo 20
I Convegni del Gran Priore di solito avranno luogo ogni anno e normalmente prima di ogni riunione del Consiglio Supremo. Tutte le deliberazioni sono trattate come consultive, le opinioni generali saranno prese seriamente, ma eventuali raccomandazioni non sono vincolanti se non approvate dal Principe dal Gran Maestro o dal Governatore, possibilmente in consultazione con il Gran Cancelliere.

Gli Ufficiali Superiori dell’Ordine

Articolo 21
Il Principe Protettore è il capo costituzionale ereditario dell’Ordine. E’ investito di tutti gli antichi diritti, privilegi e prerogative tradizionalmente dovuti o inerenti alla sovranità della sua carica, e li può esercitare in Consiglio.
Quando la discendenza ereditaria arriva ad una fine o la successione è impossibile, viene eletto dal Consiglio Supremo. Quando eletto, può mantenere e esercitare la carica ad vitam a meno che non decida di ritirarsi prima o sia permanentemente impedito da incapacità ad adempiere i suoi doveri, come certificato dal Governatore.

Articolo 22
Un Luogotenente e/o un Governatore possono essere eletti dal Principe Protettore e dal Gran Maestro per assisterlo.
Nell’interregno che si presenta fra la morte o le dimissioni del Gran Maestro e l’elezione di un successore permanente, o se, per una ragione qualsiasi, la carica del Gran Maestro è lasciata vacante, il Luogotenente o il Governatore agiranno per suo conto.

Un Luogotenente ad interim nominato rimarrà fino a che non sarà eletto un successore del Principe e Gran Maestro. Dopo di che viene a cessare la carica del Luogotenente ad interim.

Articolo 23
Il Gran Cancelliere è il Direttore Generale dell’Ordine. E’ responsabile di implementare le decisioni di politica del Governo e del Consiglio Supremo, e anche di certificare e registrare le attività dell’Ordine. Il Gran Cancelliere resterà in carica per un periodo di tempo indeterminato a discrezione del Principe Protettore e del Gran Maestro o del Governatore dell’Ordine.

Articolo 24
Ad alcuni membri anziani del Consiglio Supremo dell’Ordine può essere concesso il privilegio di rimanere nel Consiglio Supremo. La loro posizione sarà di Membro Onorario a Vita. Questi Membri Onorari a Vita possono essere rimossi per violazione delle regole o se sono pregiudizievoli alla funzione del Consiglio Supremo. Questi Membri Onorari a Vita non avranno diritto di voto nel Consiglio Supremo, ma parteciperanno alle deliberazioni con funzione consultiva. I Membri Onorari a Vita manterranno a vita il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni.

Articolo 25
Il Principe Protettore e il Gran Maestro hanno la facoltà di nominare un Governatore dell’Ordine. Quando eletto, i suoi poteri sono indicati nel decreto della sua nomina.

Articolo 26
Il Principe Protettore, il Gran Maestro o il Governatore hanno la facoltà di nominare un Segretario Generale di Stato. Quando eletto, i suoi poteri di ispezione, controllo e supervisione sono indicati in uno specifico decreto ed eventualmente nelle successive modifiche.

Articolo 27
La lingua ufficiale dell’Ordine è l’Inglese. Comunque, tutte le Leggi e i Decreti degli organi giurisdizionali possono essere compilate e enunciate nella lingua più adatta. In caso di conflitto, il Principe e Gran Maestro o il Governatore emanerà la versione finale e definitiva di detto documento.
I Gradi dell’Ordine

Articolo 28
I gradi cavallereschi per i gentiluomini, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Cavaliere (di Grazia o Giustizia)
(ii) Cavaliere Commendatore (di Grazia o Giustizia)
(iii) Cavaliere Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
(iv) Balì Gran Croce (di Grazia o Giustizia)

Articolo 29
I gradi cavallereschi per le gentildonne, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Dama (di Grazia o Giustizia)
(ii) Dama Commendatore (di Grazia o Giustizia)
(iii) Dama Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)

Articolo 30
I gradi cavallereschi dell’Ordine sono concessi nella Categoria di Giustizia a quei postulanti che possono dare prova di nobiltà; o nella Categoria di Grazia a coloro che non possono fornire tale prova, ma che, con il servizio, hanno dimostrato il proprio merito e dedizione ai suoi ideali.

L’Ordine può anche rilasciare a persone meritevoli di qualsiasi fede uno speciale Certificato di Merito, che è riservato ai non-Membri.

Articolo 31
I gradi di pre-accollata per i gentiluomini sono:
(i) Paggio
(ii) Donato
(iii) Scudiero

Articolo 32
I gradi di pre-accollata per le gentildonne sono:
(i) Dama di Onore
(ii) Damigella
(iii) Sorella Servente

Articolo 33
I gradi ecclesiastici dell’Ordine, in ordine ascendente di anzianità, sono:
(i) Ufficiale religioso
(ii) Superiore Religioso
(iii) Superiore Religioso Capo

Articolo 34
L’onorificenza di Balì Gran Croce è solitamente riservata ai Gran Maestri, Luogotenente Gran Maestro, Governatore, Gran Cancelliere e ad altri Grandi Ufficiali dell’Ordine. Talvolta può essere conferita ad altri il cui servizio e devozione agli interessi dell’Ordine meritano un riconoscimento eccezionale, come per esempio i 10 anni come membro del Consiglio Supremo.

Solo un numero limitato viene elevato al titolo di Balì a discrezione del Principe e Gran Maestro, del Luogotenente Gran Maestro o del Governatore e possono essere proposti dal Gran Cancelliere.

L’Ammissione all’Ordine

Articolo 35
La condizione di membro dell’Ordine è ristretta ai seguaci professi di qualsiasi nazionalità, il cui merito, reputazione e prova di sincere intenzioni sono accettabili sia al Priorato che al Gran Priorato che hanno giurisdizione; e che sono preparati a onorare e a sostenere gli alti ideali dell’Ordine e a contribuire alla sua salvaguardia, crescita e splendore.

Articolo 36
L’età minima per l’ammissione ai gradi cavallereschi è di 21 anni. Gli Scudieri e le Damigelle devono aver raggiunto l’età di 18 anni; i Paggi e le Damigelle di Onore devono aver raggiunto l’età di 15 anni.

Articolo 37
Le domande di ammissione all’Ordine devono essere dirette in prima istanza al Priore che ha giurisdizione e devono essere accompagnate dalla documentazione che può essere prescritta di volta in volta. Il Consiglio del Priorato esaminerà i documenti e provvederà al colloquio con il candidato. Se soddisfatto, la documentazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale tramite il relativo (eventuale) Gran Priorato.

Articolo 38
L’ammissione all’Ordine sarà con investitura dopo un periodo di prova di postulanza. Tutte le investiture devono essere autorizzate dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore o dal Gran Cancelliere prima di essere fatte.

Articolo 39
L’uniforme ufficiale dell’Ordine per i Cavalieri sarà una veste nera con una Croce Maltese bianca al centro del petto, e un Mantello Nero con una Croce Maltese bianca sulla spalla sinistra/zona del petto, la croce deve essere di circa 10” in larghezza, le vesti e le cappe devono essere indossate solo nelle funzioni ufficiali.

L’abito per le Dame sarà un abito lungo nero con davanti dei passanti bianchi (campione disponibile); in futuro potrebbe essere modificato o cambiato.

Articolo 40
I prescritti diritti di cancelleria (diritti di passaggio) devono essere pagati prima dell’investitura e sono dovuti solo al Tesoriere di Stato.

Gli Obblighi dei Membri

Articolo 41
Tutti i membri dell’Ordine sono obbligati a fare un’oblazione annuale alla sede centrale dell’Ordine e a contribuire alle opere di carità del proprio Priorato.

L’Investitura dei Membri

Articolo 42
L’ammissione formale all’Ordine, il conferimento dell’accollata, o la nomina a un grado, onore o carica più alti, saranno celebrati in conformità con i riti e le cerimonie tradizionali nei tempi e luoghi che possono essere considerati desiderabili e convenienti. In queste occasioni, e in tali altre congregazioni come può essere decretato di quando in quando, saranno indossati il mantello e l’emblema dell’Ordine.

I Membri Clericali dell’Ordine

Articolo 43
Secondo la tradizione, i postulanti in Ordini Religiosi e coloro che sono Ministri di Religione, non ricevono l’accollata né portano un grado cavalleresco. Hanno il titolo di Ufficiali Religiosi o di Superiori Religiosi dell’Ordine, a meno che non vogliano essere solo Cavalieri.

Le Promozioni

Articolo 44
La promozione all’interno dei ranghi della pre-accollata e dalla pre-accollata ai ranghi cavallereschi è subordinata al fatto che il membro abbia raggiunto l’età richiesta ed abbia servito l’Ordine in maniera esemplare.

Articolo 45
Le promozioni al grado cavalleresco più alto sono concesse al completamento del numero richiesto degli anni di servizio esemplare nell’Ordine o in riconoscimento di un sostanziale contributo al suo lavoro.

I Gran Priorati – I Priorati – Le Commende

Articolo 46
L’Ordine è organizzato in Gran Priorati, Priorati e Commende, che sono autonomi in tutte le questioni salvo quelle definite da questo statuto o riservate al Governo, al Consiglio Supremo o attribuite al Governatore.

Articolo 47
Un Ufficiale Superiore delegato è nominato dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore per fare da tramite fra i Gran Priori e il Gran Maestro, il Luogotenente Gran Maestro, il Gran Cancelliere o il Governatore. Deve soprintendere l’andamento regolare dei Priorati assegnatigli. La designazione della sua carica sarà definita a seconda da dei casi.

Articolo 48
Spetterà al Consiglio Supremo in consultazione con il Convegno dei Priori stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dalla Cancelleria. L’input dell’Assemblea dei Priori sarà sempre tenuto in considerazione per formare un’agenda realistica.

Articolo 49
Il Principe e Gran Maestro, il Luogotenente Gran Maestro e il Governatore possono autorizzare la creazione di Priorati e Commende a seconda delle necessità e delle richieste dell’Ordine. Normalmente un Priorato comprenderà non meno di dieci (10) confratelli sotto la giurisdizione di un Priore; e una Commenda, normalmente, comprenderà non meno di cinque (5) confratelli sotto la giurisdizione di un Commendatore.

Articolo 50
Salvo per la prima nomina formalizzata con decreto del Principe e Gran Maestro o del Governatore quando viene autorizzato un nuovo Priorato, i Priori sono eletti dai membri del Priorato e restano in carica per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dell’età di settantacinque (75) anni. L’elezione di un Priore deve essere convalidata dal Principe e Gran Maestro o dal Governatore.

Articolo 51
Associato al Priore nell’amministrazione del Priorato sarà il Consiglio del Priorato, costituito dagli Ufficiali del Priorato e da tali altri membri come può essere stabilito. La riunione del Consiglio del Priorato sarà convocata e condotta in conformità con gli Ordini Permanenti del Consiglio del Priorato.

Articolo 52
Il Priore è di diritto Presidente del Consiglio del Priorato.

Articolo 53
Un Priore può essere elevato al grado di Gran Priore, e con Decreto del Principe e Gran Maestro o del Governatore, può essere nominato responsabile dei Priorati.

Articolo 54
Gli Ufficiali del Priorato saranno:

Il Vice-Priore, che deve presiedere e agire in assenza del Priore.
Il Primo-Segretario, che sarà responsabile della Segreteria e delle altre questioni d’ufficio.
L’Elemosiniere che sarà responsabile delle questioni finanziarie.
Il Cerimoniere che sarà responsabile di tutte le cerimonie e di tutte le questioni relative alle insegne e uniformi dell’Ordine.
L’Ospitaliere, che sarà responsabile del servizio ospedaliero.
Il Superiore Religioso Capo (di solito un Superiore Religioso da ognuna delle principali confessioni) sarà responsabile delle cerimonie religiose.
Articolo 55
Gli Ufficiali del Priorato e i membri ordinari del Consiglio del Priorato saranno eletti per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dei settantacinque (75) anni d’età.

Articolo 56
Il Priore assieme agli Ufficiali del Priorato devono conservare corrette registrazioni di tutti i loro atti e transazioni e saranno responsabili di preparare i conti annuali relativamente a tutti i soldi ricevuti e sborsati dal Priorato. Queste registrazioni e documenti sono a disposizione del Segretario Generale dell’Ordine.

Articolo 57
Spetterà al Consiglio del Priorato, in consultazione con i membri del Priorato, stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dal Priorato.

Articolo 58
Le Commende possono essere costituite per rispondere alle necessità dei membri entro una zona definita di un Priorato esistente, in tal caso la nomina del Commendatore spetta al Priore che ha giurisdizione, soggetta alla conferma del Principe e Gran Maestro, del Luogotenente Gran Maestro o del Governatore.

I Membri in Gremio Religionis

Articolo 59
I postulanti, che per motivi di residenza, politici o di altro tipo, non sono assegnati a un Priorato o ad una Commenda, sono accolti in gremio religionis e dipendono direttamente dalla Gran Cancelleria.

La Disciplina dei Membri

Articolo 60
I membri, le cui azioni, contegno o comportamento sono avvilenti per la dignità dell’Ordine o incompatibili con il loro status cavalleresco o religioso, possono essere chiamati a comparire davanti ad una Corte di Onore convocata dal Principe e Gran Maestro, dal Luogotenente Gran Maestro, dal Governatore o dal Gran Cancelliere.
Con decreto, per gravi casi particolari, un membro può essere rimosso dalla sua carica ed espulso.

Articolo 61
Questa Costituzione è promulgata da Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel e annulla e sostituisce la precedente.

 

Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel.

Depositata in data 17 giugno 2008 davanti al Notaio Borelli in Lugano (Svizzera)