Costituzione
(promulgata il 17 giugno 2008)
Articolo 1
Il Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme è un Ordine Cavalleresco internazionale, non nazionale ed ecumenico, in continuità diretta dall’Ordine originale degli Ospitalieri di San Giovanni fondato in Terra Santa nel 1048.
Questo Ordine divenne ecumenico e aperto ad ogni disciplina di vita religiosa da quando Sua Altezza lo Zar Paolo I, Imperatore di tutte le Russie, fu eletto e accettò orgogliosamente di esserne il Gran Maestro nel 1798. L’Ordine si dedica a cause umanitarie, allo sviluppo di scuole e di servizi a favore delle persone bisognose, alla costituzione di centri medici e vuole ampliare i contatti fra i popoli di tutte le Confessioni Monoteistiche riconosciute nel mondo.
L’Ordine non interferisce in politica.
Articolo 2
L’Ordine è di collazione della Real Casa Paternò Castello, è ereditario e vive e potrà rimanere in vita, esclusivamente sotto la protezione di S.A.R. Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel che continuerà a portare avanti i principi di sovranità, extra-territorialità e fons honorum che sono state onorate e convalidate da numerosi Trattati, Atti, Bolle, Editti e Ukase (come i Trattati di Amiens del 1802) nel continuo l’esercizio dei suoi antichi diritti, privilegi e prerogative.
Articolo 3
L’Ordine è e sarà Protetto vita natural durante da S.A.R. Don Thorbjorn I e successivamente dai Suoi Eredi sia maschili che femminili, se per qualsiasi causa o ragione l’Ordine o chi per Esso dovesse allontanarsi dalla Protezione di S.A.R. Don Thorbjorn I Esso dovrà ritenersi sciolto o nullo.
Articolo 4
La Costituzione dell’Ordine potrà essere cambiata in qualsiasi momento solo ed esclusivamente da S.A.R. Don Thorbjorn I. Ogni carica dell’Ordine dovrà essere proclamata e/o confermata dal Principe Protettore e solo Egli potrà revocarla in qualsiasi momento.
Articolo 5
I principali obiettivi dell’Ordine sono la promozione della carità e la difesa dei Diritti Umani da tutti i dogmi contrari.
Articolo 6
L’Ordine è sotto la celeste protezione di San Giovanni, il cui genetliaco ricorre il ventiquattro (24) giugno ed è celebrato come il Giorno del Santo Patrono dell’Ordine.
Articolo 7
L’Ordine può scegliere di avere anche dei Protettori Religiosi.
Articolo 8
L’Ordine può riconoscere Diritti Ereditari dei membri e proteggere la proprietà privata nella forma di titoli nobiliari e di blasoni individuali.
Articolo 9
Il Motto dell’Ordine è “Pro Fide, pro utilitate Hominum”.
Articolo 10
L’organo esecutivo dell’Ordine per le attività diplomatiche e legislative è il Governo dell’Ordine, al quale sono conferite piene funzioni legislative riguardo all’amministrazione dell’Ordine e alle sue relazioni con gli organi governativi esterni.
Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta - OSJ